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Nullità parziale delle fideiussioni redatte su schema ABI

Gennaio 12, 2022

Con la recente pronuncia resa dalle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 30/12/2021, n. 41994) ha risolto il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni cosiddette omnibus – ovvero, quelle garanzie personali che, se stipulate, impongono al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore (spesso un Istituto bancario) in dipendenza di qualsiasi operazione; cosicché dette fideiussioni, rispetto a quelle ordinarie, si caratterizzano per una notevole aleatorietà poiché non limitate a garantire un debito determinato -, le quali riproducano le clausole redatte sul contratto tipo / schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) già ritenute anticoncorrenziali e incompatibili con la normativa europea dall’Autorità Antitrust e dalla Banca d’Italia. La pronuncia della Cassazione, infatti, ha affermato la nullità parziale delle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata (restando pertanto valido il contratto di fideiussione) salvo che sia desumibile dall’accordo negoziale stipulato e/o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.