La Corte di Cassazione con recente Ordinanza n. 6078/2026 del 17/03/2026 ha fissato un principio di portata fondamentale per le controversie inerenti l’affido e il collocamento dei minori, in ipotesi di separazione e divorzio coniugale. La Suprema Corte, infatti, nell’esaminare il ricorso di una madre che chiedeva la collocazione prevalente dei due figli minori presso quest’ultima e la casa coniugale, e del padre che, viceversa, costituitosi in giudizio, chiedeva che, i suddetti minori, fossero affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, ha stabilito il principio di diritto (si riporta testualmente e integralmente il ragionamento logico giuridico espresso dagli Ermellini ndr.) secondo il quale: “Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio“. Quanto sopra, censurando il contegno assunto dal Giudice del merito che nel disporre il collocamento prevalente dei figli presso la madre, ha incentrato il suo giudizio unicamente “in astratto”, incentrando la propria decisione unicamente in base alla tenera età dei minori che, nel caso specifico, avevano già compiuto gli otto anni. Un principio di diritto che, dunque e al di là di ogni clamore sensazionalistico, costituisce certamente uno spartiacque evolutivo e un punto fermo nel diritto familiare italiano, atteso che dispone che il collocamento materno dei figli minori non può essere automatico, anche in caso di tenera età, imponendo così ai Giudici di merito una valutazione concreta nell’interesse dei medesimi, non soltanto nella scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche nella disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione.